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la normativa che regola il franchising

1. COSA DICE LA LEGGE
2. PROGETTO DI LEGGE – N. 3834
ART 1 (DEFINIZIONI)
ART 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE)
ART 3 (FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO)
ART 4 ( OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE)
ART 5 (OBBLIGHI DELL’AFFILIATO)
ART 6 (OBBLIGHI PRECONTRATTUALI DI COMPORTAMENTO)
ART 7 (CONCILIAZIONE)
ART 8 (ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO)
ART 9 (NORME TRANSITORIE FINALI)

1.COSA DICE LA LEGGE

Il 25 maggio 2005 è entrata in vigore la normativa sull’affiliazione commerciale. Oltre a una definizione del franchising, le novità della legge 129/2004 riguardano: la forma scritta del contratto a pena di nullità. La durata non inferiore a tre anni.
La necessità di sperimentazione della formula commerciale da parte dell’affiliante prima di lanciare la rete. Il contratto deve poi indicare espressamente elementi come: - l’ammontare di investimenti e spese di ingresso, - la modalità di calcolo e pagamento delle royalties, - l’ambito di un eventuale esclusiva territoriale e di prodotto, - la specifica del know how fornito da franchisor a franchisee, - le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante (assistenza tecnica e commerciale, - progettazione e allestimento, formazione) - le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 1439 cc è possibile chiedere l’annullamento del contratto nel caso una delle parti abbia fornito false informazioni. Questa legge costituisce un importante passo avanti nella regolamentazione del franchising in Italia. Gli affiliati si sentiranno maggiormente tutelati nei confronti dell’affiliante. Sarà inoltre più semplice per i futuri franchisee individuare i partner più affidabili e fare la propria scelta. La legge ha cambiato l’atteggiamento degli affilianti, soprattutto di quelli che si sono affacciati sul mercato dopo entrata in vigore della legge. Questo aspetto costituisce il nucleo centrale della legge, che ha obbligato gli affilianti a meglio individuare e trasferire agli affiliati il know how, evitando cosi la “vendita di fumo” che talvolta in passato ha offuscato l’immagine del vero franchising. Pur trattandosi di una legge volta a tutelare prevalentemente gli interessi dei franchisee, considerati la parte più debole, ne traggono vantaggio anche i franchisor. Da qui in avanti non sarà possibile presentare come franchising formule commerciali atipiche. Inoltre solo i franchisor veri e seri saranno in grado di operare secondo i termini di legge. La scelta di intervenire su temi quali sperimentazione, durata del contratto, rapporti tra affiliante e affiliato con semplificazione di alcune procedure e maggiore libertà alle parti, consente di prevedere una ulteriore espansione del franchising come strumento valido per franchisor e franchisee con conseguenze positive anche rispetto ai rapporti con il sistema finanziario.
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2. PROGETTO DI LEGGE - N. 3834

(RISULTANTE DALL'UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI MACONI ED ALTRI; ASCIUTTI; MARINO ED ALTRI; COSTA) APPROVATO IN DATA 25 MARZO 2003 IN SEDE DELIBERANTE DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
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Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Art. 1. (Definizioni).

1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-howcomprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.
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Art. 2. (Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.
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Art. 3. (Forma e contenuto del contratto).

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve rispettare, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalle parti, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza prevista dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una nuova rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti nella presente legge.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
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Art. 4. (Obblighi dell'affiliante).

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy;
g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o promessa di risultato, ferme restando le tutele civili e penali per l'affiliato quando l'ipotesi stessa risulti elaborata con dolo o colpa grave.
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Art. 5. (Obblighi dell'affiliato).

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
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Art. 6. (Obblighi precontrattuali di comportamento).

1 L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,ˆâ4 a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2 L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3.L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,ˆâ4 anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.
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Art. 7. (Conciliazione).

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.
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Art. 8. (Annullamento del contratto).

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
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Art. 9. (Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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