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	<title>Franchising Manager &#124; Apri il tuo negozio in franchising &#187; legge sul franchising</title>
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	<description>Il Blog che ti aiuta a capire come scegliere un progetto franchising</description>
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		<title>IL MATERIALE INFORMATIVO</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus sul Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMATIVO]]></category>
		<category><![CDATA[legge sul franchising]]></category>

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		<description><![CDATA[Materiale informativo clicca qui per ascoltare l&#8217;audio: Materiale informativo Qualsiasi progetto franchising deve avere del materiale di supporto per la fase di presentazione di seguito un elenco di materiale essenziale: a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor. b) Dossier: il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:emK-yo-Bvxj1MM:http://fantacakkio.it/blog/lavori/grafica_wed_design_napoli_freelance/cat2008.jpg" alt="" width="100" height="140" />Materiale informativo clicca qui per ascoltare l&#8217;audio:<br />
<a href="http://www.franchisingmanager.it/blog/wp-content/uploads/2009/09/Materiale-informativo.wav">Materiale informativo</a></p>
<p><a href="http://WWW.FRANCHISINGMANAGER.IT"><strong></strong>Qualsiasi progetto<strong> franchising</strong></a> deve avere del materiale di supporto per la fase di presentazione di seguito un elenco di materiale essenziale:</p>
<p>a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor.</p>
<p>b) Dossier: il franchisor dovrà preparare questo dossier da consegnare al franchisee prima della sottoscrizione del contratto di franchising contenente ogni informazione relativa ai principali dati relativi al franchisor; i marchi utilizzati con gli estremi della relativa registrazione o della licenza concessa al franchisor da terzi; gli elementi caratterizzanti l’attività in franchising; l’elenco dei punti vendita diretti ed in franchising;  un’ipotesi di bilancio previsionale fondata su esperienze di franchisee analoghi.</p>
<p>c) Brochure: documento utile alla introduzione dell’azienda nella ricerca franchisee.</p>
<p>Serve da carta di presentazione del marchio interessato ad espandersi reca tutte le informazioni necessarie a valutare un progetto di affiliazione, in essa è contenuta la scheda tecnica l’elenco dei negozi, foto dei punti vendita foto del prodotto.</p>
<p>Oggi giorno le presentazioni più efficaci sono supportate da internet piuttosto che da presentazioni cartacee.</p>
<p><a href="http://www.consulentepersonale.com"><strong>Giuseppe Nappi Franchising Manager<br />
</strong></a></p>
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		<title>TESTO LEGGE SUL FRANCHISING</title>
		<link>http://www.franchisingmanager.it/blog/index.php/testo-legge-sul-franchising/</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio del Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[legge franchising]]></category>
		<category><![CDATA[legge sul franchising]]></category>
		<category><![CDATA[normativa sul franchising]]></category>
		<category><![CDATA[norme che regolano contratto franchising]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge sul franchising Testo della Legge 6 maggio 2004 n°129 &#8220;Norme per la disciplina dell&#8217;affiliazione commerciale&#8221; Pubblicata su Gazzetta Ufficiale. n° 120 del 24 maggio 2004. La Legge e&#8217; entrata in vigore il 25 maggio 2004 Art. 1 (Definizioni) 1. L&#8217;affiliazione commerciale (&#8220;franchising&#8221;) e&#8217; il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr style="text-align: left;">
<td>
<h1>Legge sul franchising</h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>Testo della Legge 6 maggio 2004 n°129<br />
&#8220;Norme per la  disciplina dell&#8217;affiliazione commerciale&#8221;<br />
Pubblicata su Gazzetta Ufficiale.  n° 120 del 24 maggio 2004.</h3>
<h3>La Legge e&#8217; entrata in vigore il 25 maggio 2004</h3>
<h3><strong><em>Art. 1 (Definizioni)</em></strong></h3>
<h3>1. L&#8217;affiliazione commerciale (&#8220;franchising&#8221;) e&#8217; il contratto, comunque  denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente  indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all&#8217;altra,  verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o  intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di  utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza  tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una  pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di  commercializzare determinati beni o servizi.<br />
2. Il contratto di affiliazione  commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.<br />
3.  Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:<br />
a) per know-how, un  patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da  prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che e&#8217; segreto, sostanziale ed  individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni  o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e&#8217;  generalmente noto ne&#8217; facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how  comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita o la  rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per  individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente  esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di  segretezza e di sostanzialita&#8217;;<br />
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa  rapportata anche al valore economico e alla capacita&#8217; di sviluppo della rete,  che l&#8217;affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione  commerciale;<br />
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede  all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da  versarsi anche in quote fisse periodiche;<br />
d) per beni dell’affiliante, i beni  prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome  dell’affiliante.</p>
<p>Art. 2 (Ambito di applicazione della  legge)<br />
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione  commerciale, come definito all&#8217;articolo 1, si applicano anche al contratto di  affiliazione commerciale principale col quale un&#8217;impresa concede all&#8217;altra,  giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo,  diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un&#8217;affiliazione commerciale allo  scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche&#8217; al  contratto col quale l&#8217;affiliato, in un&#8217;area di sua disponibilita&#8217;, allestisce  uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; commerciale  di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 1.</h3>
<h3>Art. 3 (Forma e contenuto del contratto)<br />
1. Il contratto  di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di  nullita&#8217;.<br />
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale  l’affiliante deve aver sperimentato, sul mercato la propria formula  commerciale.<br />
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante  dovra&#8217; comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente  all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. » fatta  salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle  parti.<br />
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:<br />
a) l’ammontare  degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve  sostenere prima dell’inizio dell’attivita&#8217;;<br />
b) le modalita&#8217; di calcolo e di  pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da  realizzare da parte dell’affiliato;<br />
c) l’ambito di eventuale esclusiva  territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed  unita&#8217; di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;<br />
d) la specifica del  know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;<br />
e) le eventuali modalita&#8217; di  riconoscimento dell&#8217;apporto di know-how da parte dell&#8217;affiliato;<br />
f) le  caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza  tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;<br />
g) le  condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto  stesso.</h3>
<h3>Art. 4 (Obblighi dell’affiliante)<br />
1. Almeno trenta giorni  prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale  l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del  contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di  quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza,  che comunque dovranno essere citati nel contratto:<br />
a) principali dati  relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta  dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla  data di inizio della sua attivita&#8217;, qualora esso sia avvenuto da meno di tre  anni;<br />
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi  della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa  all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta&#8217; degli stessi, o  la documentazione comprovante l&#8217;uso concreto del marchio;<br />
c) una sintetica  illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attivita&#8217; oggetto  dell&#8217;affiliazione commerciale;<br />
d) una lista degli affiliati al momento  operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;<br />
e)  l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con  relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attivita&#8217;  dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;<br />
f) la  descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali,  promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre  anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da  affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorita&#8217; nel rispetto delle  vigenti norme della privacy.<br />
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed  f) del comma 1 si applicano esclusivamente al mercato italiano. Per le reti  estere il Ministro delle attivita&#8217; produttive provvede con proprio decreto, da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, a stabilire le modalita&#8217; di presentazione degli allegati di cui alle  predette lettere.</h3>
<h3>Art. 5 (Obblighi dell’affiliato)<br />
1. L’affiliato non puo&#8217;  trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo  consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.<br />
2. L’affiliato  si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti,  anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al  contenuto dell’attivit‡ oggetto dell&#8217;affiliazione commerciale.</h3>
<h3>Art. 6 (Obblighi precontrattuali di comportamento)<br />
1.  L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante  affiliato, un comportamento ispirato a lealta&#8217;, correttezza e buona fede e deve  tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che  lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di  affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni  oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di  diritti di terzi.<br />
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato  l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso  richiesti.<br />
3. L’aspirante affiliato deve tenere, in qualsiasi momento nei  confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealta&#8217;, correttezza e  buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo,  all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o  opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,  anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.</h3>
<h3>Art. 7 (Conciliazione)<br />
1. Per le controversie relative ai  contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di  adire l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria o ricorrere all&#8217;arbitrato, dovra&#8217; essere fatto un  tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato,  Agricoltura nel cui territorio ha sede l&#8217;affiliato. Al procedimento di  conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2003, n. 5.</h3>
<h3>Art. 8 (Annullamento del contratto)<br />
1. Se una parte ha  fornito false informazioni, l’altra parte puo&#8217; chiedere l’annullamento del  contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonche&#8217; il risarcimento  del danno, se dovuto.</h3>
<h3>Art. 9 (Norme transitorie e finali)<br />
1. Le disposizioni  della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione  commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore  della legge stessa.<br />
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla  data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma  dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le  disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo  stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i  contratti anteriori stipulati per iscritto.<br />
3. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.<br />
Testo direttamente tratto dalla Gazzetta Ufficiale nº 120 del 24  maggio 2004</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
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