Archivi della Categoria: ‘Normativa Franchising’

Documenti nel franchising

3 novembre 2009

Esiste l’obbligo di fornire materiale informativo

Qualsiasi progetto franchising deve avere del materiale di supporto per la fase di presentazione di seguito un elenco di materiale essenziale:

a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor.

b) Dossier: il franchisor dovrà preparare questo dossier da consegnare al franchisee prima della sottoscrizione del contratto di franchising contenente ogni informazione relativa ai principali dati relativi al franchisor; i marchi utilizzati con gli estremi della relativa registrazione o della licenza concessa al franchisor da terzi; gli elementi caratterizzanti l’attività in franchising; l’elenco dei punti vendita diretti ed in franchising;  un’ipotesi di bilancio previsionale fondata su esperienze di franchisee analoghi.

c) Brochure: documento utile alla introduzione dell’azienda nella ricerca franchisee.

Serve da carta di presentazione del marchio interessato ad espandersi reca tutte le informazioni necessarie a valutare un progetto di affiliazione, in essa è contenuta la scheda tecnica l’elenco dei negozi, foto dei punti vendita foto del prodotto.

Oggi giorno le presentazioni più efficaci sono supportate da internet piuttosto che da presentazioni cartacee.

Quanti tipi di franchising esistono.

3 novembre 2009

Quanti tipi di franchising esistono?

Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:

  • Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l’Affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell’uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l’Affiliante chiede all’Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
  • Franchising di servizi: E’ un sistema >nel quale l’Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall’Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all’autonoleggio, ecc.
  • Franchising industriale: In questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all’altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un’assistenza tecnica costante. Il secondo, l’Affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell’Affiliante.


Nella scelta di un tipo di franchising oltre alla valutazione del sistema e di come esso funziona è fondamentale valutare il proprio profilo e l’esperienze sino ad ora maturate.

Risulta chiaro che un professionista abituato da sempre alla gestione e alla “vendita” di servizi sarà più di altro idoneo ad un franchising di servizi.

Oggi nella scelta di qualsiasi progetto è meglio fare una analisi attenta delle proprie qualità e dei propri difetti solo dopo iniziare una ricerca di opportunità, è fondamentale prima di qualsiasi ricerca stabilire a monta che tipo di franchising si vuole trovare.

Dott.Giuseppe Nappi esperto in Franchising Management.

Dr. Giuseppe Nappi

TESTO LEGGE SUL FRANCHISING

18 gennaio 2009

Legge sul franchising

Testo della Legge 6 maggio 2004 n°129
“Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”
Pubblicata su Gazzetta Ufficiale. n° 120 del 24 maggio 2004.

La Legge e’ entrata in vigore il 25 maggio 2004

Art. 1 (Definizioni)

1. L’affiliazione commerciale (”franchising”) e’ il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che e’ segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e’ generalmente noto ne’ facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialita’;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa rapportata anche al valore economico e alla capacita’ di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale col quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche’ al contratto col quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilita’, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attivita’ commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Art. 3 (Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita’.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato, sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovra’ comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. » fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attivita’;
b) le modalita’ di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita’ di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalita’ di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4 (Obblighi dell’affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivita’, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta’ degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attivita’ oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attivita’ dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorita’ nel rispetto delle vigenti norme della privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano esclusivamente al mercato italiano. Per le reti estere il Ministro delle attivita’ produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalita’ di presentazione degli allegati di cui alle predette lettere.

Art. 5 (Obblighi dell’affiliato)
1. L’affiliato non puo’ trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attivit‡ oggetto dell’affiliazione commerciale.

Art. 6 (Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealta’, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere, in qualsiasi momento nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealta’, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.

Art. 7 (Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorita’ giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovra’ essere fatto un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2003, n. 5.

Art. 8 (Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte puo’ chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonche’ il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9 (Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo direttamente tratto dalla Gazzetta Ufficiale nº 120 del 24 maggio 2004

CONTRATTO DI FRANCHISING

18 dicembre 2008

Cosa figura normalmente in un contratto di franchising (Attenzione alle varianti che possono esserci a seconda della legislazione di ogni paese.)
• Clausole essenziali del contratto

- Qual è il marchio o l’insegna interessata ?
- Riferimento alla registrazione del marchio.
- Definizione del know-how trasmesso al franchisee.
- Precisazioni sulla trasmissione del know-how, formazione e manuali consegnati al franchisee.
- Riferimento alle eventuali esclusività territoriali.

• Applicazione del contratto

- Impegno di ognuno, prima, durante e dopo il contratto.
- Dettaglio sulle norme da rispettare.
- Dettaglio sulle eventuali esclusività di approvvigionamento o di referenziamento.
- Eventuali limitazioni in materia di politica dei prezzi.
- Clausola Intuitu Personae e autorizzazione del successore (Il contratto viene stipulato in funzione della persona del franchisee e normalmente non può essere ceduto ad un eventuale subentrante senza l’accordo del franchisor.)
- Conferma dell’indipendenza delle parti.
- Clausole di riservatezza, non concorrenza, non affiliazione, rinuncia ad esercitare altre attività, ecc…

• Componenti finanziarie

- Diritti di entrata
- Royalties
- Altri compensi
- Quote e minima di budget pubblicitario.

• Pubblicità e Immagine del marchio

- Quale pubblicità all’apertura, poi durante l’esercizio.
- A livello nazionale e/o locale.

• Fine del contratto

- Durata del contratto
- Modalità di fine contratto prima del termine.
- Modalità di rinnovo.
- Clausola di non concorrenza post-contrattuale.
- Diritto di prelazione.
- Modalità di cessione dell’esercizio.

Infine il regolamento di esenzione europea concepito dalla Commissione Europea
occupa un posto importante nella giurisprudenza e sta mostrando di essere il testo prevalente
per il franchising europeo.
Permette di definire clausole autorizzate e vietate ed è una base indispensabile al momento di redigere un contratto di franchising.
1.15 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
A cosa servono le leggi sull’informazione precontrattuale ?

- Il franchisee sceglie la sua rete in base alle informazioni ricevute e la maggior parte di esse provengono spesso dal franchisor. È quindi necessario che queste informazioni siano esatte, veritiere e sufficientemente complete affinché il franchisee possa decidere con co-gnizione di causa.
- È inoltre necessario proteggere il franchisee contro una sua eventuale tendenza a “sognare” e a decidere senza aver ancora tutti gli elementi utili. Infine bisogna evitare, anche se succede sempre più raramente, che cattivi franchisor o persone malintenzionate cerchino di far decidere il franchisee su basi inesatte o troppo ottimistiche.
- Non tutti i paesi hanno già una legge sull’informazione precontrattuale ma molti stanno riflettendo su una legge simile prendendo come esempio le leggi americane o la legge francese del 31 dicembre 1989 detta Legge Doubin, dal nome del ministro del commercio francese che la fece votare. Negli Stati Uniti il documento che il franchisor deve consegnare al franchisee viene designato con le lettere UFOC, in Francia con le lettere D I P .

– Settore di applicazione

- Per evitare che i “furbi” dicano di non fare un franchising per non rispettare le leggi sulle in-formazioni da fornire al candidato, prima di firmare un contratto di franchising, i paesi tendono a ispirarsi alla legge francese che si applica per i franchising come per le altre reti tra indipendenti.
- Per esemplificare diremo che l’obbligo d’informazione precontrattuale deve o dovrebbe es-sere applicato non appena ci sia un esercizio all’interno di una rete con un obbligo di esclusività totale o parziale per l’esercizio dell’attività prevista nel contratto. La giurispru-denza tende a considerare che sempre più reti devono conformarsi a tale legge ed è normale poiché si tratta di proteggere il franchisee.
- Informatevi bene sulla legislazione del vostro paese.

• Contenuto di un documento d’informazione precontrattuale (qui l’esempio francese)

- Chi è il franchisor?
- Chi sono i suoi dirigenti?
- La storia e lo stato della rete.
- La lista dei franchisee.
- Uscire dalla rete.
- Gli obblighi finanziari e giuridici.
- Stato del mercato nazionale.
- Stato del mercato locale.
- Allegati utili : Bilancio, Inpi (Institut National de la Propriété Industrielle, Istituto Nazionale della Proprietà Industriale)
A cosa serve franchising manager?
• Chi consulta franchising manager ?
Avete intenzione di dar vita la vostra attività usufruendo dei vantaggi di una rete?
Desiderate saperne di più sul franchising, la licenza e le altre forme di rete…?
Desiderate entrare in contatto con alcuni marchi o porre determinate domande su di loro, studiarli, confrontarli e valutarli?
Desiderate conoscere quali sono le difficoltà da affrontare a fronte dei vantaggi offerti dalle reti?
Cercate una consulenza o informazioni?

• Franchising manager vi offre un aiuto online GRATUITO !!!
Informarsi: L’elenco, la guida per il futuro franchisee e le news vi permettono di reperire le informazioni che vi servono sul Franchising e le reti, e di organizzare i vostri contatti con i franchisor.
Contattare un Franchisor: Direttamente su www.franchisingmanager.it , richiedete la docu-mentazione di un franchisor, ponete le domande che desiderate, proponetevi come franchi-see.
Farsi aiutare: Se volete, possiamo consigliarvi o mettervi in relazione con le reti che cercano candidati con il vostro profilo, perchè da soli non potete sapere quale rete ha bisogno di voi.
Vi auguriamo tutto il successo possibile per il vostro progetto.